Art. 2.

      1. L'ordine e la sicurezza pubblici all'interno degli impianti sportivi adibiti al calcio professionistico sono assicurati dalle società sportive professionistiche organizzatrici dell'evento, senza oneri per lo Stato.

 

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      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le società sportive professionistiche affidano i servizi di sicurezza ad addetti in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza.
      3. Le società sportive professionistiche sostengono interamente, in caso di intervento, i costi relativi al personale delle Forze di polizia e i costi correlati, nonché quelli per la pulizia straordinaria dei luoghi adiacenti agli impianti sportivi resa necessaria dall'effettuazione di eventi sportivi di calcio professionistico.
      4. Le società sportive professionistiche possono incentivare la partecipazione dei tifosi e dei sostenitori alle attività di controllo e sicurezza purché siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2.